Guida alla cancellazione del protesto
I nominativi dei soggetti insolventi vengono inseriti in un apposito elenco, denominato Cattivi pagatori, tramite la procedura del protesto. I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare l’atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei cattivi pagatori alla camera di commercio. Se il protestato non dovesse effettuare il pagamento in questione, subirebbe due conseguenze: il pignoramento (se il creditore prosegue nell’attività giudiziale) ed una permanenza di 5 anni nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti trascorsi i quali la cancellazione avviene automaticamente.
La cancellazione del protesto
La legge 235 del 2000 ha allungato la durata del periodo in cui è possibile ottenere la cancellazione del protesto dal relativo bollettino, passando dai precedenti 60 giorni agli attuali 12 mesi. La procedura prevede la compilazione di un’apposita istanza rivolta al presidente della competente camera di commercio e la corresponsione dell’importo dovuto maggiorato degli interessi maturati, delle spese del protesto, quelle del precetto (l’intimazione a pagare a mezzo avvocato) e quelle per il procedure esecutive eventualmente intentate (per es. l’ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento e quelle successive).
La riabilitazione dei protesti
Qualora l’interessato procedesse al pagamento, anteriormente sia al pignoramento che al trascorrere di un anno dall’iscrizione, la cancellazione potrà avvenire in modo completo. Passato un anno senza subire ulteriori procedure di insolvenza è possibile richiedere la riabilitazione dal protesto, presentando richiesta al Presidente del Tribunale. Ottenuto il decreto di riabilitazione dal protesto, si può richiedere la cancellazione definitiva dagli elenchi al Presidente della Camera di Commercio. Qualora l’istanza non venisse accolta entro 20 giorni dalla presentazione, è possibile fare ricorso al Giudice di Pace.
L’elenco protesti
Le Camere di Commercio, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lett. b) del Decreto Ministeriale 316/2000, hanno la possibilità di estrarre dal Registro informatico un elenco protesti mensile disponibile per chiunque ne facesse richiesta di consultazione previa sottoscrizione di abbonamento annuale. L’elenco protesti sono estratti a cadenza fissa una volta al mese e contengono, per ogni provincia o per l’intera realtà nazionale, tutti i protesti levati nel mese precedente e le eventuali modifiche dello status di protestato in seguito a cancellazione e riabilitazione.
Il bollettino protesti
Il termine “protesto” definisce un’operazione attraverso la quale viene dichiarato, pubblicamente, il mancato pagamento di un titolo di credito e quindi pubblicato nel bollettino protesti. Alla sua scadenza il titolo la società emittente lo consegnerà ad un notaio (o ad un ufficiale giudiziario) che provvederà a redigere il protesto; in questo modo, il titolo stesso verrà reso esecutivo. In seguito, oltre all’iscrizione presso gli appositi registri, verrà consegnato l’elenco dei protesti levati in un determinato periodo sia al Presidente del Tribunale, che al Presidente della Camera di Commercio che provvederà alla pubblicazione nel bollettino dei protesti dello stesso entro 10 giorni.
Salve
gradirei sapere se la legge prevede, nel caso di un assegno andato in protesto per mancanza fondi, l’obbligo da parte della mia banca alla chiusura quasi immediata del conto corrente, considerando anche il fatto che non sono ancora trascorsi i 60gg per evitare l’iscrizione al CAI ed ulteriori problemi.
Grazie
Emanuele
Giugno 5, 2009 alle 02:56
SALVE VI SCRIVO PER CHIEDERVI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CANCELLAZIONE DAI GERISTRI DI CATTIVO PAGATORE, IN QUANTO SONO STATO SCHEDATO NEL 2004 PER INSOLUTI PAGAMENTI, AD OGGI SONO PASSATI PIU DI 5 ANNI E E CONDUCO 1 VITA TRANQUILLA CON UN LAVORO FISSO, PER CUI MI CHIEDEVO SE ERA POSSIBILE E COME, ACCEDERE AL RECUPERO RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
alberto
Giugno 14, 2009 alle 20:58
Alberto, il quesito va inserito in questa sezione dove risponderà il consulente del blog, dott. Antonio Iuri Donati.
weblog admin
Luglio 2, 2009 alle 17:28
Emanuele, il quesito va inserito in questa sezione dove risponderà il consulente del blog, dott. Antonio Iuri Donati.
weblog admin
Luglio 2, 2009 alle 17:28
Alberto, eventuali domande vanno poste in questa sezione.
c0cc0bill
Settembre 15, 2009 alle 15:20
Emanuele, eventuali domande vanno poste in questa sezione.
c0cc0bill
Settembre 15, 2009 alle 15:21