Pubblicato da: c0cc0bill su: Dicembre 9, 2009
Buonasera, ho 25 anni e mi trovo in una situazione che non riesco più a gestire.
Dovuta sicuramente a mie incoscienze, che però mi porta ad avere debiti per circa 5000 euro, credo. Partendo da fatture non pagate di linee telefoniche avute, con ulteriore incremento per penalità per la risoluzione anticipata del contratto, ed interessi di mora vari; una multa mai pagata (non avevo possibilità di farlo, si presentavano sempre necessità più urgenti quali bollette, spese ospedaliere) diventata quindi cartella esattoriale, tre anni di tassa sui rifiuti mai pagata che alla fine è diventata un’altra cartella esattoriale di circa 600 euro.
La mia banca mi propose un prestito di 5000 euro due anni fa circa, per ovviare al mio utilizzo della carta revolving in mio possesso (e per coprire un piccolo scoperto di conto con loro, 1000 euro). Non mi rimase nulla di liquidità, ma solo una rata mensile da pagare, 130 euro, in RID. Due anni fa, in concomitanza con la concessione di questo prestito, sono stata licenziata per esubero di personale, presa dall’angoscia (si era alle soglie della attuale crisi lavorativa), mi feci accreditare dalla Agos (carta revolving), una somma che mi permettesse perlomeno di pagare l’affitto (500 euro mensili) e di "campare" un paio di mesi.
Pochi giorni dopo ho trovato lavoro, fortunatamente, con la sfortuna però di essere messa per due mesi in ritenuta d’acconto a 800 euro al mese, avendo a mio carico le non indifferenti spese di viaggio (dovevo muovermi di 25 km utilizzando mezzi pubblici). Ora mi ritrovo con due rate da pagare (banca e revolving, entrambe in RID), per un totale di 250 euro mensili. Percepisco 1000 euro di stipendio, 450 li pago di affitto. Il rimanente deve bastarmi per bollette, benzina e cibo.
Sto tentando di chiedere un prestito personale per poter estinguere i due debiti e pagare una rata unica più bassa, già una finanziaria però me lo ha rifiutato. Vorrei capire se sono iscritta al registro dei protestati e cattivi pagatori (ho paura che sia così), e come posso muovermi per evitare altri danni.
Grazie anticipatamente per la disponibilità, attendo eventuale riscontro.
Pubblicato da: c0cc0bill su: Dicembre 8, 2009
Buonasera,
Volevo sapere se si esce automaticamente dall’albo dei cattivi pagatori o se bisogna chiedere a qualcuno e come grazie
Pubblicato da: c0cc0bill su: Dicembre 8, 2009
La ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi sperando che lei mi possa aiutare .
Un cliente viene da me e mi richiede un mutuo , io vado in banca ed eseguo la richiesta di mutuo , la banca successivamente controlla in cr / crif , mi chiama e mi comunica che il cliente ha una sofferenza pregressa relativa ad un debito di 8000 euro , chiamo tempestivamente la societa di recupero crediti che mi assicura un saldo e stralcio a 6000 euro con conseguente ripristino dele banche dati , il cliente non ha problemi di soldi e paga i 6000 euro ( ne avrebbe pagati anche 8000 tranquilamente ).
Prendiamo il bonifico la mandiamo alla società di recupero crediti e questi ci rilasciano la carta scritta che il debito è stato estinto e che verrà pulita la banca dati , portiamo la carta in banca convinti che tutto si sia risolto e dopo 6 giorni ci richiama la banca diecendoci che devono rifiutare la richiesta di accettaz del mutuo poiche risulta in banca dati che : ” il debito risulta estinto ma viene segnalato con passaggio di perdite ”
Ora
a) sono disponibile a pagare anche i 2000 euro mancanti , ma se li pago la banca dati si aggiorna a fine mese cancellandomi definitivamente lo strorico e quindi anche le perdite o bisogna aspettare 2 mesi cmq
b) posso denuciare la mancanza di lealtà da parte della societa di recupero crediti a qualche ente es adusbef / banca d’italia / garante della praivacy – o avviare una procedimento penale , visto che si sono presi i loro soldi ma non hanno messo in chiaro fin da subito che dovevamo estinguerlo tutto il debito ( il cliente non ha problemi di soldi ) per il ripristino totale ed immediato delle banche dati .
Mi trovo con un cliente pieno di soldi , un cavillo dove si attacca il deliberante che ha potere di firma della banca e gradirei risolvere il problema in tempi brevi .
Attendo fisucioso una sua posizione , o una scappatoia per fare contenti tutti e ottenere noi i soldi. ringraziando ivan
Pubblicato da: c0cc0bill su: Dicembre 8, 2009
Nel 1998 sono fallito e l’anno scorso sono stato riabilitato.Ho ottenuto l’iscrizione come agente di commercio che tutt’ora svolgo.Nonostante tutti i problemi che il fallimento ancora mi crea per ottenere credito,(praticamente incancellabile) sono riuscito ad aprire un C/C per ricevere i bonifici delle provvigioni e pagare cont.INPS e Tasse con delega Internet.
Avendo ancora un notevole debito con l’ Equitalia che non posso rateizzare con 72 rate come richiesto, possomo bloccare il C/C? Se Si, come posso fare?
Grazie
Pubblicato da: c0cc0bill su: Dicembre 8, 2009
Nel 2001-ho contratto un prestito di 1000 con scadenza ottobre 2001- Non ho onorato alcuna rata del prestito,perchè manco a farlo a posto do 10 giorno sono stato licenziato.-
Ho chiesto un prestito alcuni anni fa, e mi e stato negato,in quanto ero iscritto alla CRIF cattivo pagatore.-
Ho fatto la visura alla exsperian-risultato negativo- al CTC anche qui negativo.
Ho scritto alla CRIF e mi hanno mandato il Poster,dove risulta che il credito e stato ceduto in data 10-10-2008, e loro non mi cancellano,fino a quando non gli viene dato ordine di cancellarlo.
A me non e arrivata alcuna comunicazione della cessione del credito-
Non ho fatto alcun accordo stragiudiziale-Perchè la CRIF non vuole cancellarmi ?
Il codice deontologico del garante stabilisce,che trascorsi 36 mesi dalla scadenza del contratto anche per morosità non sanata la CRIF non lo fà ?
Come devo comportarmi ?
Mi ero iscritto ad un’associazione dei consumetari,appositamente per fare una causa alla CRIF, e questi mi hanno risposto che loro non assistono in giudizio gli iscritti,ma danno solo consulenze-
Mi dite se posso fare causa alla CRIF per risarcimento del danno,visto che non riiesco ad accedere ad alcun tipo di credito con la pensione ?
Vi ringrazio
Pubblicato da: c0cc0bill su: Dicembre 8, 2009
Salve, avevo un problema, 4 anni fa ho fatto un finanziamento per acquisto un auto; un anno e mezzo fa non sono riuscito a concludere di pagare le rate del finanziamento.. Ci siamo messi d’accordo con la banca di farmi pagare le cambiali… anche con queste, ho saltato qualche cambiale da pagare.
Adesso ci sono delle cambiali non pagate e sono scadute. Adesso sono stato contattato da un agenzia Recupero credito dicendomi di pagare rate che ho anche pagato… A CHI devo rivolgere? A quanto ammontanto le more sanzioni, puo essere piu della rata? Pignoramento? Un altra domanda, Puo essere a rischio un libretto nominativo risparmio di mia figlia maggiorenne?
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Marzo 22, 2009
Salve, sento spesso parlare di SIC, Sistemi di Informazione Creditizie e di CRIF Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria. Mi hanno detto che si tratta di elenchi di cattivi pagatori. Potreste darmi qualche informazione più dettagliata? Grazie, Saverio
Un sistema di informazioni creditizie (SIC) positivo e negativo, o Centrale Rischi, o archivio dei cattivi pagatori, non è altro che un archivio informatico in cui sono raccolti i dati sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese da banche e società finanziarie. Si tratta di finanziamenti richiesti per l’acquisto di un bene, di una casa, per la propria attività professionale o ottenuti a titolo personale.
È importante sapere che il SIC gestito da CRIF (che è appunto l’acronimo di Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) non contiene informazioni su cambiali o assegni protestati né informazioni da Tribunali e Uffici di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatorie).
Le informazioni contenute nel SIC vengono trasmesse a CRIF dalle banche e dalle società finanziarie che aderiscono al Sistema Eurisc noti anche come i partecipanti al SIC.
Quindi la società CRIF gestisce il SIC che si chiama EURISC.
Le stesse banche e società finanziarie possono consultare tali informazioni solo per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi. La consultazione avviene quindi:
La storia creditizia di ciascun cittadino, ovvero l’evidenza dei diversi finanziamenti ottenuti e rimborsati a uno o più enti finanziatori, costituisce un’importante “referenza” da utilizzarsi per richiedere nuovo credito o negoziare condizioni migliori. In assenza di tale referenza, l’unica forma di tutela che una banca o una società finanziaria avrebbe a disposizione, a fronte della concessione del credito, sarebbe l’ipoteca sulla casa, il pegno su un bene o la garanzia prestata da terzi.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Marzo 15, 2009
Nel grande business delle aste giudiziarie sono entrate anche le banche. Gli impiegati (precari) nei servizi informatici sono stati sostituiti dai dipendenti di una società legata all’associazione delle banche italiane. Gli istituti di credito, così, avranno modo di mettere mano alla gestione delle vendite all’asta dei beni pignorati (nel 99% dei casi il pignoramento viene chiesto dagli istituti di credito stessi).
Il giudice a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento dispone la vendita forzate di uno o più beni mobili o immobili di proprietà della persona esecutata o fallita, per ottenere il denaro con il quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori. Esistono però beni che non si possono pignorare: per esempio la fede nuziale, gli oggetti di culto, il frigorifero, al lavatrice. Ovvero ciò che il suo valore morale o per stretta necessità della vita domestica è compreso nei bisogni del debitore tanto da essere più importante rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori. Inoltri ci sono i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi o sussidi di grazia, sostentamento, maternità e malattia, la retribuzione dei dipendenti pubblici. Possono essere pignorati nei limiti di un quinto (solo nei casi in cui con gli altri beni non si copre il debito) tutti i beni indispensabili per l’esercizio della professione.
Pubblicato da: la protestata su: Marzo 15, 2009
I nominativi dei soggetti insolventi vengono inseriti in un apposito elenco, denominato Cattivi pagatori, tramite la procedura del protesto. I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare l’atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei cattivi pagatori alla camera di commercio. Se il protestato non dovesse effettuare il pagamento in questione, subirebbe due conseguenze: il pignoramento (se il creditore prosegue nell’attività giudiziale) ed una permanenza di 5 anni nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti trascorsi i quali la cancellazione avviene automaticamente.
La cancellazione del protesto
La legge 235 del 2000 ha allungato la durata del periodo in cui è possibile ottenere la cancellazione del protesto dal relativo bollettino, passando dai precedenti 60 giorni agli attuali 12 mesi. La procedura prevede la compilazione di un’apposita istanza rivolta al presidente della competente camera di commercio e la corresponsione dell’importo dovuto maggiorato degli interessi maturati, delle spese del protesto, quelle del precetto (l’intimazione a pagare a mezzo avvocato) e quelle per il procedure esecutive eventualmente intentate (per es. l’ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento e quelle successive).
La riabilitazione dei protesti
Qualora l’interessato procedesse al pagamento, anteriormente sia al pignoramento che al trascorrere di un anno dall’iscrizione, la cancellazione potrà avvenire in modo completo. Passato un anno senza subire ulteriori procedure di insolvenza è possibile richiedere la riabilitazione dal protesto, presentando richiesta al Presidente del Tribunale. Ottenuto il decreto di riabilitazione dal protesto, si può richiedere la cancellazione definitiva dagli elenchi al Presidente della Camera di Commercio. Qualora l’istanza non venisse accolta entro 20 giorni dalla presentazione, è possibile fare ricorso al Giudice di Pace.
L’elenco protesti
Le Camere di Commercio, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lett. b) del Decreto Ministeriale 316/2000, hanno la possibilità di estrarre dal Registro informatico un elenco protesti mensile disponibile per chiunque ne facesse richiesta di consultazione previa sottoscrizione di abbonamento annuale. L’elenco protesti sono estratti a cadenza fissa una volta al mese e contengono, per ogni provincia o per l’intera realtà nazionale, tutti i protesti levati nel mese precedente e le eventuali modifiche dello status di protestato in seguito a cancellazione e riabilitazione.
Il bollettino protesti
Il termine “protesto” definisce un’operazione attraverso la quale viene dichiarato, pubblicamente, il mancato pagamento di un titolo di credito e quindi pubblicato nel bollettino protesti. Alla sua scadenza il titolo la società emittente lo consegnerà ad un notaio (o ad un ufficiale giudiziario) che provvederà a redigere il protesto; in questo modo, il titolo stesso verrà reso esecutivo. In seguito, oltre all’iscrizione presso gli appositi registri, verrà consegnato l’elenco dei protesti levati in un determinato periodo sia al Presidente del Tribunale, che al Presidente della Camera di Commercio che provvederà alla pubblicazione nel bollettino dei protesti dello stesso entro 10 giorni.
Pubblicato da: la protestata su: Marzo 15, 2009
La cambiale è un titolo di credito all’ordine che attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata ad una scadenza indicata. Puo’ essere emessa sottoforma di cambiale tratta o cambiale propria (il paghero’ o vaglia cambiario).
La tratta contiene un ordine di pagamento che il firmatario/emittente (il traente) da’ ad un soggetto debitore (trattario) a beneficio proprio o di un terzo (creditore/beneficiario). Il trattario puo’ accettare o meno. Nel primo caso egli diventa il debitore principale sia nei riguardi di chi dovra’ essere pagato sia verso chi ricevera’ il documento dal primo creditore tramite girata. Chi ha dato l’ordine di pagare (traente) rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, sia per l’accettazione che per il pagamento. Puo’ esonerarsi, con una clausola, dalla responsabilita’ per l’accettazione, ma non da quella per il pagamento (l’eventuale clausola di esclusione sarebbe nulla). Ognuno dei creditori sara’ a sua volta responsabilizzato nei confronti di coloro che dopo di lui possederanno il titolo.
Il paghero’ (vaglia cambiario), invece, viene emesso direttamente dal debitore e contiene la sua promessa incondizionata di pagare un certo beneficiario. L’emittente/debitore, in questo caso, rimane sempre e comunque (nei confronti di tutti i nuovi creditori) l’obbligato principale. Sulla cambiale grava l’imposta di bollo, attualmente del 12 per mille per le cambiali tratte e dell’11 per mille sui vaglia cambiari (percentuali fissate dalla legge 191/2004 che ha modificato il dpr 642/72). I moduli che si acquistano (dai tabaccai) sono prebollati e il loro costo corrisponde ovviamente al bollo in essi riportato. Se il bollo pagato ed apposto sulla cambiale e’ mancante od inesistente, la cambiale puo’ circolare ma non ha valore di titolo esecutivo, ovvero non apre le porte alle azioni esecutive conseguenti l’eventuale mancato pagamento. L’inefficacia come titolo esecutivo deve comunque essere rilevata e pronunciata da un giudice, anche d’ufficio.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Marzo 14, 2009
Alcune società di recupero crediti propongono, all’accettazione del debitore, un accordo transattivo che prevede una ipotesi a saldo e stralcio delle posizioni debitorie pregresse, con un abbattimento degli importi a capitale e una riduzione degli interessi maturati.
All’accordo transattivo si aggiunge, non di rado, un piano di rientro del debito basato su una rimodulazione degli importi e delle scadenze convenute nel contratto originario. Si tratta, in pratica, di un piano di rateazione tipico di una operazione di consolidamento dell’esposizione debitoria: rate di importo più contenuto a fronte di un periodo di ammortamento di durata maggiore.
Ecco, dunque, pronto il piano di rientro a saldo e stralcio dei debiti pregressi. E’ a questo punto che, il più delle volte, viene servita la polpetta avvelenata. Si chiama “cambializzazione del debito” continua
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Marzo 14, 2009
Abbiamo scherzato. Questo il titolo più rispondente a quanto accaduto.
E’ diventato legge il decreto fiscale di fine giugno. Nel provvedimento sono state introdotte una miriade di novità e cancellate alcune disposizioni in vigore, nell’ottica della semplificazione. Tra le norme che spariscono quelle che avevano abbassato drasticamente il limite di importo degli assegni non trasferibili, portandolo a 5.000 euro e imponendo l’obbligo di indicare il codice fiscale di chi lo incassa. Ora il limite per la circolazione dei contanti è tornato a 12.500 euro, non c’è più obbligo del codice fiscale non c’è più e sparisce anche quello di effettuare i pagamenti per le fatture dei professionisti esclusivamente con assegni anche se al di sotto della soglia limite per i contanti continua
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Marzo 14, 2009
I titoli di credito sono documenti in base ai quali un soggetto è tenuto ad effettuare una prestazione tipicamente, versare denaro) a chi li presenta, essendone legittimamente in possesso. Il diritto del possessore ad ottenere la prestazione prescinde dalla dimostrazione delle ragioni che hanno generato il diritto stesso: è sufficiente il possesso del titolo per avere diritto alla prestazione indicata, senza dover dimostrare le ragioni giuridiche ed economiche che hanno fatto sorgere il credito. Perché siano validi, i titoli di credito devono rispettare alcuni requisiti formali indicati puntualmente dalla legge continua
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Marzo 14, 2009
Non fare uso di assegni e cambiali con leggerezza. Il protesto potrebbe pregiudicarti l’accesso al credito.
L’ASSEGNO
È importante conoscere bene cosa è un assegno e come funziona per non incorrere nelle conseguenze che derivano da un utilizzo non corretto. L’assegno bancario è uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro. Rappresenta un ordine alla propria banca di pagare a terzi o a se stessi la somma indicata. In termini tecnici si parla del traente (chi firma l’assegno) che ordina al trattario (la banca) di pagare un beneficiario (il soggetto indicato sul titolo).
L’assegno bancario si trasferisce da un beneficiario ad un altro attraverso la girata, apponendo la firma sul retro del titolo. Le persone che “girano” l’assegno si assumono tutta la responsabilità della copertura dei fondi. Apponendo la clausola “non trasferibile” sull’assegno (si consiglia di ripeterla anche sul retro) si indica che lo stesso deve essere pagato solamente al beneficiario. Gli assegni di importo superiore ai 10.000 euro devono obbligatoriamente contenere la clausola non trasferibile.
LA CAMBIALE
Anche la cambiale è uno strumento di pagamento, ve ne sono di due tipi:
- la Cambiale Tratta, con cui chi la emette ordina ad un terzo soggetto (ad es. una banca) di pagare una data cifra di denaro in un dato giorno (ad es. “Pagate per questa cambiale il 2 maggio 2005 100 euro a Caio”);
- il Vaglia Cambiario (il famoso “Pagherò”) che impegna chi lo emette a pagare una somma di denaro ad una persona (ad es. “Pagherò il 2 Maggio 2005 100 euro a Tizio”).
In caso di mancato pagamento nei tempi e nei modi dovuti, sia gli assegni che le cambiali sono soggetti a protesto.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Marzo 5, 2009
I debitori che pagano hanno tutto il diritto di essere immediatamente cancellati dal registro dei protesti. E se la Camera di Commercio rifiuta di eliminarli dall’elenco dei protestati o non risponde alla richiesta, possono chiedere al giudice di pace di sostituirsi all’ufficio amministrativo. Con una sentenza tutta dalla parte dei consumatori, le sezioni unite della Cassazione per la prima volta consentono al giudice di “mettere le mani” nei registri della pubblica amministrazione.
L’autonomia dell’attività amministrativa è infatti rigorosamente stabilita per legge fin dal 1865. I giudici del massimo collegio della Suprema Corte hanno però precisato che “il debitore protestato che successivamente adempie alle proprie obbligazioni è titolare” di un vero e proprio “diritto soggettivo” a chiedere “al dirigente dell’ufficio protesti della Camera di Commercio competente di cancellare il proprio nome dal registro informatico dei protesti”.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Marzo 3, 2009
Mio figlio sta stipulando un mutuo per l’acquisto della prima casa ed in banca gli hanno chiesto un garante. Domanda: non basta l’ipoteca sulla casa come garanzia? Nel caso mi offrissi io come garante, a cosa vado incontro?
Grazie dell’attenzione, Manuel
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Marzo 1, 2009
Leggo sempre con interesse questo blog ed anche io, approfittando della vostra disponibilità, vorrei chiedere di dettagliare quali sono gli eventi conseguenti al mancato pagamento delle rate di un finanziamento.
Riconoscente vi saluto tutti con affetto, Maria Bellitti – Mantova.
Il mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate, determina innanzitutto a carico del consumatore maggiori oneri per l’applicazione da parte del creditore di interessi di mora, la cui misura è indicata nella documentazione precontrattuale e/o nel contratto.
In questi casi, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari (quindi tutti gli enti che erogano danaro alla propria clientela), possono chiederne la risoluzione: l’evento può comportare la richiesta immediata di pagamento del capitale residuo e degli oneri accessori secondo le formalità di rito continua
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 28, 2009
Leggo sempre con interesse questo blog ed anche io, approfittando della vostra disponibilità, vorrei chiedere di dettagliare quali sono gli eventi conseguenti al mancato pagamento delle rate di un finanziamento.
Riconoscente vi saluto tutti con affetto, Maria Bellitti – Mantova.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 28, 2009
Salve a tutti. Recentemente ho comprato un televisore presso una grande catena commerciale. Con mia sorpresa lo sconto del 20% era riservato solo a quanti accendevano un finanziamento, ad interessi zero, con FINDOMESTIC. Pagando in contanti bisognava corrispondere il prezzo pieno del televisore. Giorni fa la stessa FINDOMESTIC mi ha inviato una CARTA AURA nominativa (peraltro mai richiesta) allegando ad essa una brochure pubblicitaria in cui mi si invoglia ad utilizzare la carta revolving asserendo che essa costituisce, in pratica, l’evoluzione dell’antiquato strumento di pagamento a rate. Mi consigliate di attivarla? Un grazie per il vostro prezioso contributo da Marcella Manenti, Pula (CA)
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 27, 2009
In questi ultimi anni ho vissuto oltre le mie reali possibilità economiche. Ho chiesto finanziamenti per comprare l’automobile, per ristrutturare casa e per togliermi qualche” sfizio”, tipo un super tecnologico televisore al plasma, una vasca idromassaggio Jacuzzi ed un Rolex. Dispongo anche di una carta revolving, pronta all’uso per soddisfare qualsiasi attacco di “shopping compulsivo” a cui di frequente vado soggetto. In pratica, tra un finanziamento e l’altro, ho commesso l’errore di sottostimare il peso del debito accumulato ed oggi non riesco più ad onorare gli impegni finanziari presi. Ho sentito parlare di “consolidamento debiti” finalizzato a concentrare l’esposizione debitoria presso un unico creditore, ad allungare il periodo di ammortamento del debito e quindi ad alleggerire la rata mensile.
Vi chiedo: si tratta di una operazione di ristrutturazione del debito veramente conveniente? Quali sono i vantaggi e quali i costi connessi a questa tipologia di contratto di prestito?Vi ringrazio sin d’ora per una eventuale risposta che vorrete gentilmente fornirmi.
Maurizio Calcaterra, Alessandria
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 26, 2009

La crisi finanziaria si è ormai diffusa a macchia d’olio ma sembra esserci un settore che in parte è riuscito a resisterle o perlomeno ad evitarne gli effetti piu dirompenti: è il comparto del credito al consumo che in Italia, nonostante qualche segnale di rallentamento, rimane il più gettonato tra le diverse forme di finanziamento alle famiglie.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 25, 2009
Vuole il mutuo? Niente da fare, ripassi tra 3 anni. Quando il signor Nicola si è sentito rispondere così dalla sua banca ha pensato ad uno sbaglio di persona. «Io sulla lista dei cattivi pagatori? Stiamo scherzando?» Un’omonimia, un banalissimo errore, sarebbe bastato un accertamento per chiarire l’equivoco, cui sarebbero seguite le relative scuse. «Ci mancherebbe, verificare la credibilità dei clienti è il vostro lavoro», lui avrebbe risposto. E tutto sarebbe finito lì.
Invece no. A sua insaputa il signor Nicola G., è finito sulla lista nera. Non risulta tra i protestati. Non è affetto da shopping compulsivo. Non ha difetti della personalità tali da perdere il controllo delle proprie finanze.
Il mutuo per l’acquisto della prima casa non gli è stato concesso.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 24, 2009
C’è una Robecca Bloomwood nascosta in ogni ragazza media dei paesi occidentali. Basta saperlo e non s’incorrerà in disastri finanziari a più zeri. Perché l’allegra protagonista di libri e film è una spendacciona compulsiva, capace di collezionare le carte di credito nel portafoglio e i vestiti nell’armadio fino a degenerare. Dodici carte magiche riescono a soddisfare tutti i suoi bisogni perché i “negozi sono meglio degli uomini”. Gli estratti conto si accumulano, abilmente nascosti sotto il letto e gli impiegati del recupero crediti diventano una fobia costante. Serviranno una rivista monotematica sul risparmio e un capo bello e intelligente per riportarla sulla retta via.
A John Goodman è affidata al battuta più bella che rivolge alla figlia in riva al lago: “Se gli Stati Uniti possono sopravvivere con il debito che hanno, puoi farlo anche tu”.
Pellicola brillante, lunghetta (dura quasi due ore) senza problemi, che riesce perfino a sfiorare le tematiche attuali della crisi economica. Osservando il tutto attraverso un paio di occhiali da sole con le lenti rosa, ovviamente.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 23, 2009
Buongiorno. Sono purtroppo un cattivo pagatore in quanto segnalato su alcune centrali di rischio. Volevo chiedere se esiste una qualche possibilità per ottenere un prestito personale o se l’ultima opzione che mi resta è quella di rivolgermi agli strozzini.
Grazie, Efisio Malantara. Quartu Sant’Elena
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 15, 2009
Il consolidamento debiti, a cui ci si riferisce anche con i termini ristrutturazione debiti o rifinanziamento debiti, consiste essenzialmente in una operazione finalizzata a:
Gli strumenti disponibili per procedere al consolidamento debiti sono:
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 15, 2009
I prestiti a protestati rappresentano un particolare segmento del mercato creditizio. Anzitutto, parlando di prestito al protestato a quale soggetto ci si riferisce ? Rivestono purtroppo lo status di protestati quei debitori che non siano stati in grado, per tanti motivi, di onorare il pagamento di un assegno, una tratta, una cambiale o titoli simili. In questo caso viene elevato il protesto che è un procedimento al termine del quale il debitore acquisisce la “qualità” di protestato. Grazie a tale fattispecie è nata la terminologia legata ai prestiti e finanziamenti per i protestati.
I protestati vengono inseriti, iscritti e pubblicati in uno speciale elenco o registro informatico dei protestati tenuto e curato presso tutte le camere di commercio ex legge n. 480/1995, cui chiunque può accedere pubblicamente. La iscrizione nel registro o elenco dei protestati dura 5 anni, salvo la previa cancellazione del protestato che avviene saldando l’intero debito sotteso al titolo di credito oggetto del protesto. In base a tale logica fino a qualche tempo fa era impossibile erogare prestiti anche personali a protestati perchè all’istituto di credito bastava (e basta) una semplice visura del registro protestati per vedere la presenza o meno del richiedente il finanziamento nell’elenco dei protestati continua
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 15, 2009
Nessun cappotto logoro nè toppe sugli abiti. Chi, oggi, si affida al ‘banco dei pegni’ nulla ha a che fare con i personaggi in bianco e nero delle pellicole di Totò. Liberi professionisti, pensionati, persone più o meno benestanti, sempre di più sono quelli che, in genere a causa di un imprevisto, hanno bisogno urgente di liquidità.
Perché quando lo stipendio basta appena a coprire le spese — la crisi non è più una novità — una lavatrice da ricomprare o un guasto da far riparare, creano una necessità. E il pegno è un modo rapido per avere contante e senza dare troppe spiegazioni. Perché un po’ di quella vergogna di chi non ha altre alternative, nelle persone che ricorrono a questo tipo di prestito, ancora c’è. Fosse solo per tutelare l’immagine collegata al tenore di vita che si mostra all’esterno.
Una legge del 1995 ha imposto ai vecchi banchi dei pegni di entrare a far parte degli istituti di credito. Il finanziamento, normalmente, dura 6 mesi e sono consentiti al massimo tre rinnovi. La polizza di pegno è un documento, un titolo di credito al portatore: il disimpegno, quindi, può essere fatto anche da un familiare. Una polizza, quindi, che può e deve essere sottoscritta alla luce del sole continua
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 15, 2009
Importante sentenza in materia di illegittimo trattamento dei dati personali in conseguenza dell’illegittima segnalazione alla centrale dei cattivi pagatori. Condannato istituto bancario.
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, chiede agli istituti finanziari di usare più cautele nelle segnalazioni.
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un’importante sentenza in materia di trattamento illegittimo di dati personali. E’ stato, infatti, condannato, un primario istituto bancario per aver illegittimamente segnalato ad una Centrale Rischi, il nominativo di un cittadino per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento, nonostante la banca avesse riconosciuto la completa estraneità dell’attore alla vicenda continua
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 15, 2009
Un progetto per consentire ai precari e agli immigrati di accedere al credito. La Regione Puglia ha commissionato uno studio di fattibilità per trovare un sistema che permetta anche ai cittadini più svantaggiati economicamente di ottenere un prestito bancario, certificando la propria affidabilità attraverso il puntuale pagamento delle bollette Aqp (AQuedotto Pugliese). E´ questa la risposta che l´assessore alle Attività produttive Sandro Frisullo e l´assessore ai Servizi sociali Elena Gentile hanno allo studio per aiutare un esercito di almeno 770mila persone che faticano a ottenere denaro dalle banche. A sostenere la Regione in questa campagna di aiuti ai giovani e agli immigrati è il Crif, il centro di rischi finanziari al quale gli istituti bancari si rivolgono per conoscere la storia creditizia dei clienti che chiedono un prestito.
Il progetto “Credito e inclusione sociale” prevede che il cittadino intenzionato a ottenere un prestito dalle banche chieda al Crif l´attestazione di affidabilità da consegnare in banca. L´istituto che certifica il rischio finanziario si rivolge all´Acquedotto pugliese per ottenere le informazioni utili al rilascio della documentazione: data di attivazione dell´utenza, storia e importi dei pagamenti degli ultimi tre anni, data in cui si sono verificati ritardi e quella in cui i pagamenti sono stati saldati. «Nelle nostre esperienze precedenti abbiamo più volte riscontrato che spesso sono proprio le persone che dispongono delle minori risorse economiche a pagare con più regolarità le bollette», ha spiegato Paolo Crivellaro, responsabile delle relazioni istituzionali del Crif. Grazie a questa certificazione, chi ha sempre pagato regolarmente la bolletta dell´acqua potrà ottenere prestiti bancari con più facilità continua
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 14, 2009
La Centrale Rischi costituita presso la Banca d’Italia è un sistema di raccolta nel quale sono archiviate le informazioni sulla solvenza dei clienti delle banche. In altre parole si tratta di un archivio nel quale vengono inseriti i dati di tutti coloro che risultano esposti con la banca per affidamenti oltre una certa soglia e di coloro che risultano incapaci di far fronte ai debiti verso il sistema bancario per qualsiasi tipo di finanziamento, cioè di coloro che vengono dichiarati “insolventi”.
L’insolvenza è la condizione di coloro che, per l’entità del debito accumulato, sono ritenuti non più in grado di adempiere con regolarità ai propri debiti e la loro posizione viene “passata a sofferenza” con avvio delle pratiche per il recupero coattivo.
Queste informazioni sono rese disponibili per i soggetti finanziari (cioè le banche) per la valutazione dell’affidabilità di chi richiede un prestito di qualsiasi genere ed in questo modo il sistema bancario tende ad escludere dall’accesso al credito coloro che vengono ritenuti dei “cattivi pagatori”. Accade così che chi viene segnalato per insolvenza, non solo non avrà più accesso a nuovo credito ma si vedrà chiudere tutte le altre linee di credito già in corso, anche se esse presentano un andamento regolare continua
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 14, 2009
Per quanto tempo i dati vengono conservati nei Sistemi di informazioni Creditizie?
In base al tipo di rapporto di credito si registrano tempi di conservazione diversi:
le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento) dalla richiesta;
le morosità di due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosità superiori a due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione;
le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento;
tutte le altre informazioni positive (che indicano, cioè, il pieno rispetto del piano di rimborso del finanziamento) rimangono visibili per 36 mesi dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 12, 2009

... anche lui sarebbe stato un cattivo pagatore
Cosa si intende per cattivo pagatore?
Nell’accezione comune e senza ricorrere a sottigliezze di lana caprina, con il termine cattivo pagatore deve intendersi:
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 11, 2009
Gentili signori, vi scrivo perchè ho bisogno di un consiglio. Sono in trattativa con una società di recupero crediti per un piano di rientro a saldo e stralcio relativo a vecchie pendenze con alcune finanziarie. Avevo concordato rimborsi di importo pari ad 800 euro per 36 mensilità, e sembrava che l’accordo fosse andato in porto con reciproca soddisfazione. Senonchè l’altro ieri mi contatta un agente esattoriale diverso da quello che aveva condotto la trattativa comunicandomi che la sua società avrebbe sottoscritto il piano di rientro solo dopo che avessi firmato cambiali per un importo equivalente a quello previsto dal piano. Ora, mi chiedo, perchè questo cambio di rotta? Prima di cambiali non si era mai parlato … e comunque loro sono in possesso delle rate insolute relative ai finanziamenti che ho stipulato.
Grazie per l’attenzione Massimiliano
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 3, 2009
La carta prepagata è uno strumento rilasciato a fronte di un versamento anticipato di fondi effettuato all’emittente. Essa incorpora il potere d’acquisto pagato in via anticipata dal titolare della carta e viene emessa da banche, nel caso in cui la carta sia spendibile presso una molteplicità di esercenti (carta a spendibilità generalizzata), ovvero direttamente da fornitori di beni e servizi (es. pedaggi autostradali, servizi di telefonia); in questo ultimo caso, la carta può essere utilizzata esclusivamente per il pagamento di acquisti effettuati presso lo stesso emittente (carta fidelity o monouso). Per il rilascio della carta prepagata non è necessaria la titolarità di un conto corrente né viene effettuata da parte dell’emittente una valutazione di solvibilità del prenditore della carta.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Febbraio 3, 2009
Salve, volevo chiedervi alcuni chiarimenti in merito alla fideiussione. In particolare, quali sono le differenze tra la fideiussione bancaria e quella assicurativa, in termini di garanzie per colui che ne richiede l’escussione in caso di mancato pagamento di canoni di locazione immobiliare?
Nell’attesa di una cortese risposta vi porgo cordiali saluti.
Massimo Perrotti, Varese
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 31, 2009
Vuoi comprare l’auto o la tv al plasma dei tuoi sogni e ti hanno offerto di pagare tutto a rate? Ti hanno convinto con il tasso zero?
Dietro ai prestiti senza interessi e alle comode rate mensili spesso si nascondono veri e propri salassi. Per non cadere nella trappola delle offerte di finanziamento poco trasparenti, Eurilia ti dà tutte le dritte per difenderti e gli strumenti per scegliere in maniera consapevole.
Prestito in banca. Eurilia ti aiuta a individuare il vero costo del prestito che ti offre la banca
Comprare a rate. Eurilia spiega i trucchi per non farsi abbindolare dal falso tasso zero e per non cadere nelle trappole del compra subito e paghi dopo.
Occhio alla pubblicità. Le pubblicità dei prestiti per comprare a rate auto, computer… indicano in caratteri lillipuziani il vero costo del prestito. Eurilia le smaschera.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 29, 2009
Buongiorno a tutti. Sono un protestato ed avrei bisogno di aprire un conto corrente. Mi dicono che non c’è una norma del codice civile che nega ai protestati l’apertura di un conto corrente. E’vero? Ed allora, perchè trovo difficoltà a trovare una banca disposta ad aprire un rapporto con me?
Spero vogliate fornirmi delucidazioni in merito.
Ringrazio e porgo cordiali saluti,
Francesco, Vimercate (Milano)
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 27, 2009
Gentili signori, ho contratto nel 1997 un prestito con una finanziaria di 5000 euro. Ho pagato le rate per circa un anno, poi ho perso il lavoro e non ho più potuto assolvere il mio impegno. Attualmente e per tutti questi anni non ho trovato lavoro quindi non ho busta paga e non posseggo nulla di intestato. Tra alcuni mesi andrò in pensione con la minima potranno rivalersi sulla mia pensione per recuperare il debito?
Grazie in anticipo per una cortese risposta,
Marino Criscuolo, Bari
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 26, 2009
Il credito al consumo per l’acquisto di beni o servizi
Il consumatore è raggiunto ogni giorno da allettanti proposte di acquisto di beni e servizi con pagamenti agevolati. Stampa, volantini, televisione, siti internet, radio e vetrine annunciano “tasso zero”, “pagamenti agevolati”, “inizia a pagare da…”.
Molti rivenditori pubblicizzano l’acquisto di beni o servizi proponendo condizioni di pagamento favorevoli attraendo così l’attenzione del consumatore che viene invogliato all’acquisto senza però avere ben chiaro il costo finale del finanziamento.
Il credito al consumo è strumento che si sta diffondendo anche in Italia, così come è già avvenuto in altri Paesi dell’Unione Europea. Sempre più individui e famiglie, infatti, ricorrono al credito non solo per l’acquisto di beni durevoli quali l’automobile o l’arredamento della casa, ma per pagare viaggi, sport o semplicemente la spesa e alcuni finiscono per cumulare troppi finanziamenti provocando quel preoccupante fenomeno costituito dal sovraindebitamento.
Questa guida intende illustrare le principali condizioni che regolano il credito al consumo per l’acquisto di beni e servizi, al fine di consentire al consumatore di approfittare in modo consapevole di offerte vantaggiose.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 23, 2009
Un progetto per consentire ai precari e agli immigrati di accedere al credito. La Regione Puglia ha commissionato uno studio di fattibilità per trovare un sistema che permetta anche ai cittadini più svantaggiati economicamente di ottenere un prestito bancario, certificando la propria affidabilità attraverso il puntuale pagamento delle bollette Aqp (AQuedotto Pugliese).
E´ questa la risposta che l´assessore alle Attività produttive Sandro Frisullo e l´assessore ai Servizi sociali Elena Gentile hanno allo studio per aiutare un esercito di almeno 770mila persone che faticano a ottenere denaro dalle banche.
A sostenere la Regione in questa campagna di aiuti ai giovani e agli immigrati è il Crif, il centro di rischi finanziari al quale gli istituti bancari si rivolgono per conoscere la storia creditizia dei clienti che chiedono un prestito.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 13, 2009
Importante sentenza in materia di illegittimo trattamento dei dati personali in conseguenza dell’illegittima segnalazione alla centrale dei cattivi pagatori. Condannato istituto bancario.
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, chiede agli istituti finanziari di usare più cautele nelle segnalazioni.
Il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, segnala un’importante sentenza in materia di trattamento illegittimo di dati personali. E’ stato, infatti, condannato, un primario istituto bancario per aver illegittimamente segnalato ad una Centrale Rischi, il nominativo di un cittadino per il mancato pagamento di alcune rate relative ad un finanziamento, nonostante la banca avesse riconosciuto la completa estraneità dell’attore alla vicenda.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 13, 2009
Gli servivano ventimila euro e si era affidato a un prestito che prevedeva la trattenuta in busta paga del quinto del suo stipendio. Peccato che i costi aggiuntivi non fossero specificati e gli interessi vicini al 20%, al limite dell’usura. Così il finanziamento è lievitato a oltre 48mila euro, il 133% della somma presa a prestito. Non è un caso isolato: sono sempre di più infatti gli italiani che si affidano a pagamenti a rate, come le carte revolving e il Centro tutela consumatori lancia l’allarme.
Si ricorre sempre di più agli acquisti a rate e l’occhio ricade spesso sulla carta revolving, che può contenere una vera propria riserva di denaro anche di 5 mila euro, o su altri tipi di prestiti personali come la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Per acquistare degli elettrodomestici, come lavatrici o pc portatili, ad una decina di trentini è capitato che, dopo aver chiesto un finanziamento in negozio, si siano visti recapitare a casa una carta revolving con un addebito di spese pari a 20 euro, carta apparentemente mai richiesta. Ma nel contratto di finanziamento che i consumatori hanno portato ad analizzare al Crtcu vi era una clausula con cui il cliente avrebbe acconsentito alla spedizione della carta a casa. «Per una forma del contratto di dubbia trasparenza abbiamo fatto una segnalazione all’Antitrust per valutare se si possa trattare di una prassi commerciale sleale», commenta Carlo Biasior.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 13, 2009
Il prestito personale è un finanziamento erogato da banche e finanziarie e non è necessariamente legato a uno specifico acquisto di un bene o di un servizio (come per esempio il mutuo per la casa). Si restituisce tramite bonifico, Rid oppure bollettino postale, a rate – di norma mensili – calcolate applicando al capitale finanziato un tasso d’interesse (il tasso annuo nominale, il cosiddetto Tan) fisso; il variabile è infatti poco diffuso.
Per quanto riguarda l’ammontare ottenibile si va da un minimo di mille fino a un massimo di 100mila euro mentre la durata oscilla da 12 mesi a 20 anni. Per ottenere il finanziamento, la banca o la finanziaria deve valutare l’affidabilità finanziaria del richiedente con un’istruttoria le cui spese si sommano ai costi di incasso della rata e, dove richieste, alle spese assicurative. Ma a che cosa occorre prestare maggiore attenzione? Innanzitutto al Tasso annuo effettivo globale (il cosiddetto Taeg).
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 13, 2009
“I clienti sono raddoppiati, se non triplicati nell’ultimo anno. L’anello di fidanzamento, l’orologio d’epoca o la spilla lasciata dalla nonna diventano sempre più spesso merce di scambio per ottenere contanti. E i consumatori denunciano: ”C’è il rischio che si speculi sul bisogno”
La crisi economica si fa sentire anche al Monte dei Pegni. I clienti che si rivolgono alle strutture gestite dalle banche italiane sono “raddoppiate, se non triplicate” nell’ultimo anno. Parola del presidente dell’Adusbef Elio Lannutti, che denuncia anche il rischio che “si speculi sul bisogno, con condizioni spesso vessatorie”. Gli ultimi dati ufficiali disponibili, quelli della Banca d’Italia, sono sicuramente meno eclatanti ma certificano comunque un incremento consistente nei primi mesi del 2008, con il valore medio del pegno di circa 700 euro. Il trend è significativo e dimostra che l’anello di fidanzamento, l’orologio d’epoca o la spilla lasciata dalla nonna sono diventati sempre più spesso merce di scambio per ottenere contanti, fondamentali per pagare le bollette oppure per onorare la rata del mutuo. Quella che era vissuta come una ‘ultima spiaggia’, è diventata sempre di più una forma di finanziamento per far fronte all’emergenza. A facilitare l’accesso a questa tipologia di credito ci sono le condizioni meno impegnative rispetto a qualsiasi altro canale. La concessione del prestito non prevede infatti alcuna indagine amministrativa o patrimoniale. L’importo è semplicemente commisurato al valore di stima dell’oggetto portato in pegno.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 12, 2009
La normativa vigente non consente la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti per avvenuto pagamento dell’assegno dopo il protesto.
Quindi è possibile procedere alla cancellazione solo nei seguenti casi:
Al mancato pagamento dell’assegno è anche collegata una sanzione amministrativa (artt. 28 e ss. dlgs 507/1999) di competenza della Prefettura del luogo di pagamento.
Il pagamento tardivo dell’assegno è utile per evitare il pagamento della sanzione amministrativa, qualora venga effettuato entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.
La prova dell’avvenuto pagamento deve essere data al competente Ufficio della Prefettura e non alla Camera di Commercio.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 12, 2009
La difficile situazione economica ha ridotto sensibilmente le richieste di prestiti per l’acquisto di prodotti, mentre sono aumentate quelle di denaro contante. Lo spiega Giuseppe Piano Mortari direttore operativo dell’Associazione Italiana Credito al Consumo e Immobiliare
Nel 2008 abbiamo assistito a un rallentamento della crescita del credito al consumo che si è attestata al 2,2% rispetto al 9,5% del 2007 e all’11,9% del 2006. E non si prevedono incrementi.
Questo è quanto ha affermato Giuseppe Piano Mortari direttore operativo di Assofin (Associazione Italiana Credito al Consumo e Immobiliare). Va pero precisato che se il credito al consumo ha subito un decremento presso i punti vendita, hanno visto invece una significativa crescita i prestiti erogati a sportello.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Gennaio 9, 2009
Tra i 1.400 emendamenti al decreto legge anti crisi che la Commissione Finanze della Camera sta esaminando uno produrrebbe l’immediata restrizione dell’accesso al credito alle famiglie e una richiesta di garanzie aggiuntive, penalizzando soprattutto i consumatori più virtuosi.
Milano, 2 Gennaio 2009 – Bizzarrie di fine anno. La Commissione Finanze della Camera sta completando la selezione degli emendamenti al c.d. Decreto Legge Anticrisi, da presentare al Governo a cavallo dell’Epifania.
In questa moltitudine il Ministro Tremonti dovrà dotarsi di cento occhi per spulciarli ad uno ad uno perché, incredibilmente, tra di essi ce ne sono alcuni che sono non anti ma pro-crisi.
Un esempio per tutti: l’emendamento 14.09 presentato da Fugatti, Bitonci, Simonetti, Forcolin, Comaroli e Poliedri che, per facilitare l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese, propone una misura che produrrebbe, al contrario, profonde restrizioni.
Con un impatto stimabile in una riduzione di un altro 0,5 del già magro PIL atteso nel 2009. Nello specifico l’emendamento 14.09 propone la cancellazione delle segnalazioni negative pregresse (Comma 3), future (Comma 1) e quelle regolarizzate (Comma 2) dalle Centrali Rischi pubbliche e dai SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie), utilizzati da banche e intermediari finanziari come fonte essenziale per la valutazione del merito di credito dei creditori.
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Novembre 7, 2008
Salve vorrei sottoporvi la mia situazione, premetto che sono un commerciante, ho emesso un assegno il quale è stato protestato per mancanza di provvista il giorno 02/07/08. Mi arriva la comunicazione della banca in merito dandomi come termine ultimo di pagamento tardivo per evitare l’iscrizione al CAI il giorno 12/09/08. Effettuo il pagamento come da ricevuta in mio possesso il giorno 10/09/08 quindi in tempo. Tengo a precisare che l’impiegato allo sportello mi aveva rifiutato il pagamento tre giorni prima e che l’impiegata che ha seguito tutta la pratica era totalmente inesperta. Dopo di che pensavo di aver chiuso la cosa seguendo la legge.Invece il giorno 19/09/08 mi arriva dalla prefettura il verbale di contestazione riferito all’assegno sopra menzionato per la violazione dell’art 2 della legge 386/1990 ecc ecc. In prefettura ho presentato la ricevuta dell’avvenuto pagamento come difesa il giorno 03/10/2008.
Poi mi sono fatto fare una visura personale e l’assegno risulta come protestato con data di levata 04/07/08 e data di iscrizione 08/08/08.
Ora, le mie domande sono queste:la prima è corretto che l’assegno risulti come protestato? o è stato un’errore della banca che non ha mandato la comunicazione di avvenuto pagamento? (inoltre la banca in questione mi ha pure intimato il rientro immediato degli affidamenti) e soprattutto si può sanare questa situazione? e in che modo?
Grazie in anticipo Marco.
Commento di Marco | Mercoledì, 5 Novembre 2008
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Novembre 4, 2008
Salve, il 10/2007 ho chiesto un prestito di 5000 euro per 60 rate mensili da 149 euro. Ho pagato regolarmente 14 mensilità pari a 2086 euro. Oggi volendo fare una estinzione anticipata mi hanno chiesto 4800, mi chiedo e 2086 euro che ho pagato fin ora? E’ mai possibile?
Molte grazie, Luca
Pubblicato da: il cattivo pagatore su: Novembre 4, 2008
Salve a me è stato rubato un assegno dal libretto di assegni. Dato che quel conto corrente collegato all’assegno l’avevo aperto da poco e non lo stavo ancora utilizzando non c’erano fondi. Chi l’ha rubato ha compilato l’assegno senza neanche i miei dati : la firma era uno “scarabocchio” e non era sicuramente il mio nome , inoltre nel campo beneficiario c’era scritto “me medesimo”.
Quando ho ricevuto la segnalazione dalla mia banca che avevo emesso un assegno scoperto ero completamente cascato dalle nuvole, controllo il libretto d’assegni e ne mancava uno. Il giorno stesso ho sporto regolare denuncia ai carabinieri , poi ho inviato la copia della denuncia e il modulo di blocco cautelativo degli assegni alla mia banca e come per magia il giorno dopo il mio saldo non era + negativo ma pari a 0 . Quindi ho pensato ” Ok ora è sistemato tutto” . INVECE NO . Dopo poco tempo mi accorgo che questi cretini mi avevano inserito nel CAI . Ho chiamato la mia banca inferocito e mi ha detto che il protesto era per l’assegno e non era infamante per me. A me sembra strano dato che ogni volta che faccio un contratto con qualche azienza mi bloccano tutto quanto perchè risulto protestato . Io sono un imprenditore e sto avendo molti problemi a causa di quuesto errore della mia banca .
Cosa devo fare ? Querelare la mia Banca ? Posso ancora farlo se è passato un anno ?Federico